L’ordinamento giuridico italiano prevede diverse tipologie di firma.
La sostanziale differenza fra firma elettronica - o firma debole - e firma digitale - o firma forte - è che la firma digitale non è ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l'identità del titolare mentre la firma elettronica non ha vincoli di adeguatezza degli strumenti e delle modalità operative ad un preciso standard.
La firma debole ha validità giuridica solo in alcuni ambiti.