Il documento da esibire per completare la richiesta di un'Identità Digitale è la Tessera Sanitaria.
La mancata accettazione del tesserino del Codice Fiscale (sia esso nella versione cartacea che plastificata) è dovuto a quanto previsto nell'art. 7 del Regolamento recante le Modalità Attuative per la realizzazione dello SPID emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (in base alle previsioni dell'art.4, comma 2, DPCM 24 otto
In particolare, l'art. 7 (Identificazione a vista del soggetto richiedente) prevede che:
Nel caso di identificazione a vista del soggetto richiedente presso le sedi allo scopo individuatesi procede con l’acquisizione del modulo di richiesta di adesione in formato cartaceo compilato e sottoscritto dall’utente e con l’esibizione di un valido documento di identità. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una persona giuridica, deve essere fornita la visura camerale attestante i poteri di rappresentanza conferiti alla persona fisica che sottoscrive e presenta l’istanza. Il rappresentante legale dovrà a sua volta essere identificato tramite un valido documento d’identità. L'operatore che effettua l’identificazione accerta l'identità del richiedente tramite la verifica di un documento di riconoscimento integro e in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di fotografia e firma autografa dello stesso e controlla la validità del codice fiscale verificando la tessera sanitaria anch’essa in corso di validità. Se i documenti esibiti dal richiedente risultano carenti delle caratteristiche di cui sopra, deve esserne esclusa l’ammissibilità e il processo di iscrizione deve essere sospeso o bloccato fino all’esibizione di documenti validi e integri.