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La firma digitale è basata su un sistema di chiavi crittografiche ospitate su un dispositivo sicuro e viene rilasciata al Titolare a seguito di un processo di riconoscimento garantito da un Qualified Trust Service Provider (ente Certificatore) che emette a favore del Titolare un certificato qualificato.
Per questo motivo è considerata, per legge, l'equivalente della firma autografa: ha pieno valore legale e garantisce l'opponibilità di un documento nei confronti di terze parti.
La firma elettronica semplice è rilasciata dall'applicazione al momento della firma e non ha valore di forma scritta. Di conseguenza, non è equiparabile alla firma autografa.
Mostra in una nuova paginaUna firma digitale può essere apposta in modalità diverse:
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La Firma Digitale Qualificata è richiesta quando desideri attribuire al documento il massimo valore legale della transazione, rendendolo opponibile nei confronti di terzi e non solo delle parti direttamente coinvolte.
Indipendentemente dall'estensione assunta dal documento firmato digitalmente, come evidenziato dalla sentenza della Cassazione che stabilisce che "le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni .p7m e .pdf" (Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Aprile 2018, n. 10266).
L’ordinamento giuridico italiano prevede diverse tipologie di firma.
La sostanziale differenza fra firma elettronica - o firma debole - e firma digitale - o firma forte - è che la firma digitale non è ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l'identità del titolare mentre la firma elettronica non ha vincoli di adeguatezza degli strumenti e delle modalità operative ad un preciso standard.
La firma debole ha validità giuridica solo in alcuni ambiti (un ambito ristretto di utenti, ad esempio) e in certi contesti può essere liberamente valutabile dal giudice.
Mostra in una nuova paginaPer verificare il numero di certificati di firma digitali a tua disposizione e la loro scadenza:
I presupposti giuridici che rendono possibili transazioni legali basate sull'impiego della firma digitale, si fondano soprattutto sull'articolo 15 comma 2 della legge 15 marzo 1997 n. 59, la cosiddetta Bassanini1, che recita:
"Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge...".
L'attuale Codice dell'Amministrazione Digitale, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dispone inoltre, all'art. 21, comma 2, che "il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia [della forma scritta] prevista dall'articolo 2702 del codice civile.
L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria".
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La firma digitale è basata su un sistema di chiavi crittografiche ospitate su un dispositivo sicuro (anche remoto) e viene rilasciata al Titolare a seguito di un processo di riconoscimento garantito da un Qualified Trust Service Provider (ente Certificatore) che emette a favore del Titolare un certificato qualificato.
La firma digitale è considerata a tutti gli effetti l'equivalente della firma autografa: ha pieno valore legale e garantisce l'opponibilità di un qualsiasi documento nei confronti di terze parti.
La firma grafometrica è una delle possibili forme della firma elettronica avanzata. Ne viene consentito l'uso nell'ambito di rapporti giuridici intercorrenti tra il Firmatario e il soggetto Erogatore il quale identifica puntualmente il primo ogni qual volta questo è chiamato ad apporre una firma. La firma grafometrica, infatti, viene incapsulata all'interno documento sottoscritto, attraverso la cifratura dei dati biometrici.
La firma grafometrica soddisfa il requisito della forma scritta con l'eccezione di alcuni tipi di contratto (trasferimento di beni immobili, diritto di usufrutto, rendite perpetue o vitalizi, ecc). L'Erogatore, pertanto, dovrà scegliere attentamente le tipologie documentali da sottoscrivere con questa soluzione.
Mostra in una nuova paginaTutti i dispositivi fisici distribuiti da InfoCert (Smart Card, Business Key e Wireless Key) prevedono la fase di attivazione, ovvero di sostituzione del PIN assegnato con uno di tua scelta ed esclusiva conoscenza.
Se invece vuoi sapere come attivare un certificato di Firma Remota, consulta questa FAQ dedicata.
Il PIN assegnato è quello contenuto nella cartellina o busta ERC (anche in versione virtuale) che ti è stata consegnata al momento del rilascio del dispositivo.
Puoi modificare il PIN assegnato utilizzando il software di firma GoSign.
Per maggiori dettagli, consulta la Guida all'attivazione di un dispositivo.
Mostra in una nuova paginaPuoi modificare la password del tuo certificato di firma remota ricorrendo alla funzione Aggiorna Password, disponibile tra quelle messe a disposizione nella home page del portale MySign.
La funzione Aggiorna Password ti fornisce le istruzioni per modificarla e le caratteristiche che deve avere per essere accettata dal sistema e per garantire i requisiti minimi di sicurezza che proteggeranno il tuo certificato.
Di seguito, le regole necessarie per creare la Password.
Un clic sul pulsante Aggiorna Password conclude l'operazione.
Ricorda che il cambio password modifica sia quella utilizzata per le operazioni di firma di un documento che quella di accesso al portale MySign.
La soluzione GoSign Grapho ti permette di utilizzare un normale tablet o smartphone, sia con sistema operativo iOS che Android.
L'unica accortezza è che al dispositivo sia possibile abbinare una penna digitale: solo in questo modo, infatti, sarà possibile raccogliere i dati biometrici relativi alla pressione esercitata dal firmatario in fase di esecuzione della firma.
La Firma Digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.
La sua funzione è di attestare la validità, veridicità e paternità di un documento, come una lettera, un atto o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.). Come tale, non va confusa con altri oggetti omofoni definiti genericamente "elettronici", come ad es. la firma autografa.
Vedi le tipologie QUI
La Firma Digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:
Per maggiori informazioni, consulta i numerosi Contenuti disponibili per la Firma Digitale sul Portale di Assistenza. Ti consigliamo di utilizzare la funzione "Migliora la tua ricerca" selezionando i Tag (Motivo, Prodotto, ecc.) per trovare le informazioni di tuo interesse.