Nel ruolo di soggetto Erogatore sei tenuto a conservare per venti anni copia del documento di riconoscimento, come previsto dall'art. 57 del DPCM 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, garantendone disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità.
Per quanto riguarda la modalità di conservazione dei documenti di riconoscimento ammissibili, il Decreto non entra nel dettaglio.
Considerato il lungo arco temporale previsto dalla normativa, ti consigliamo di far ricorso al sistema di conservazione digitale che già utilizzi per trattare le altre tipologie documentali. Qualora non ne fossi provvisto, puoi cercare qui le informazioni che ti occorrono per scegliere la soluzione InfoCert più adatta alle tue esigenze.
L'art. 57 del DPCM 22 febbraio 2013 prevede che insieme alla copia dei documenti siano conservate, sempre per un periodo di 20 anni, anche le dichiarazioni di accettazione delle condizioni del servizio da parte del firmatario ed ogni altra informazione atta a dimostrare l’identificazione del firmatario del documento.